Sono esonerati dalla trasmissione dei dati di cui al medesimo articolo 2 esclusivamente nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del 2 credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.
Qualora, anche per un solo intervento, almeno uno dei condòmini abbia optato per la detrazione d’imposta, i soggetti di cui all’articolo 2 del citato decreto del 1° dicembre 2016 sono tenuti alla trasmissione dei dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata da tutti i condòmini l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto.
Questo significa che devono essere obbligatoriamente presentate le precompilate dei condomini dove:
- Almeno per uno degli interventi dell’anno 2023 si sia optato per la detrazione d’imposta
- Almeno uno dei condomini abbia optato per la detrazione d’imposta anche se è stata esercitata da tutti gli altri condòmini l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto
Per qualsiasi interpretazione del provvedimento dell’AdE siete pregati di contattare il vostro commercialista per avere chiarimenti.
Nella procedura di generazione delle detrazioni fiscali di CHS non è cambiato nulla.
Ad oggi il gestionale è aggiornato per la generazione e la spedizione del tracciato delle detrazioni fiscali 2024
Operatore Assistenza 1
In riferimento al comunicato dell’AdE del 22 febbraio 2024 vi inoltriamo anche il dettaglio del provvedimento:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5910258/Provvedimento+spese+ristrutturazioni+21+2+24.pdf/8c16794b-3424-8a0b-e782-40046be1cd90
Al punto 1.2 specifica che
Sono esonerati dalla trasmissione dei dati di cui al medesimo articolo 2 esclusivamente nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del 2 credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.
Qualora, anche per un solo intervento, almeno uno dei condòmini abbia optato per la detrazione d’imposta, i soggetti di cui all’articolo 2 del citato decreto del 1° dicembre 2016 sono tenuti alla trasmissione dei dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata da tutti i condòmini l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto.
Questo significa che devono essere obbligatoriamente presentate le precompilate dei condomini dove:
- Almeno per uno degli interventi dell’anno 2023 si sia optato per la detrazione d’imposta
- Almeno uno dei condomini abbia optato per la detrazione d’imposta anche se è stata esercitata da tutti gli altri condòmini l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto
Per qualsiasi interpretazione del provvedimento dell’AdE siete pregati di contattare il vostro commercialista per avere chiarimenti.
Nella procedura di generazione delle detrazioni fiscali di CHS non è cambiato nulla.
Ad oggi il gestionale è aggiornato per la generazione e la spedizione del tracciato delle detrazioni fiscali 2024