Dal 1° luglio 2022 è stato esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita Iva in regime forfettario, finora esclusi.
SOGGETTI OBBLIGATI DAL 1° LUGLIO 2022
Per effetto del comma 2 del citato articolo 18 del nuovo decreto PNRR – con una modifica all’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015 – l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso ai soggetti finora ad essa esonerati ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D. Lgs 127/2015, più precisamente:
ai soggetti in «regime di vantaggio» previsto per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011;
ai soggetti forfettari di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014;
alle associazioni sportive dilettantistiche, ovvero coloro che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro. Alla data odierna sembra che il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguardi anche tali soggetti con proventi inferiori ai 65.000 euro annui e con opzione per la L. 398/91 (non modificata dal Decreto PNRR 2).ma non sarebbe ancora chiaro se l’obbligo riguardi le sole prestazioni pubblicitarie, di sponsorizzazione o le cessioni concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica operando, in qualsiasi altro caso, l’esonero da emissione di fattura. Si auspica che a breve vengano forniti chiarimenti in merito dall’amministrazione competente.
Eliminato l’esonero per i predetti soggetti, l’obbligo di fatturazione elettronica scatta a partire dal 1° luglio 2022per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro.
Per i restanti soggetti – vale a dire i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 25mila euro, ragguagliati ad anno – l’obbligo della fatturazione elettronica è previsto per tutti, senza alcun esonero, a partire dal 1° gennaio 2024.
Imposta di bollo
La fatturazione elettronica in regime forfettario fuori campo Iva porta all’applicazione dell’imposta di bollo di 2 euro con spunta “SI” del campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato della fattura elettronica, se l’importo fatturato supera i 77,47 euro.
Il contribuente dovrà provvedere al versamento dell’imposta di bollo in modalità telematica con cadenza trimestrale. Il versamento dell’imposta di bollo delle fatture emesse dal 1° luglio 2022, per le operazioni del 3° trimestre 2022, dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2022.
di tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.
Tabella codici – Regime Fiscale
Codici
Tipologia di documento
RF01
Ordinario
RF02
Contribuenti minimi (art. 1, c.96-117, L. 244/2007)
RF04
Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972);
RF05
Vendita sali e tabacchi (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972);
RF06
Commercio dei fiammiferi (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972);
RF07
Editoria (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972);
RF08
Gestione di servizi di telefonia (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972);
RF09
Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972);
RF10
Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (art. 74, c.6, D.P.R. 633/1972);
RF11
Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, D.P.R. 633/1972);
RF12
Agriturismo (art. 5, c.2, L. 413/1991);
RF13
Vendite a domicilio (art. 25-bis, c.6, D.P.R. 600/1973);
RF14
Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, D.L. 41/1995);
RF15
Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, D.L. 41/1995);
RF16
IVA per cassa P.A. (art. 6, c.5, D.P.R. 633/1972);
RF17
IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012);
RF18
Altro;
RF19
Forfettario (art.1, c. 54-89, L. 190/2014)
PS:
CHS riconosce il regime del fornitore dal tracciato xml, se un fornitore in regime forfettario (RF19) emette fattura con regime ordinario (RF01) CHS imposta la registrazione della fattura come fornitore ordinario – suggeriamo di avvisare il fornitore.
Tabella codici – Tipo documento
Codici
Tipologia di documento
TD01
fattura
TD02
acconto/anticipo su fattura
TD03
acconto/anticipo su parcella
TD04
nota di credito
TD05
nota di debito
TD06
parcella
TD16
integrazione fattura reverse Chargé interno
TD17
integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18
integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19
integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20
autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21
autofattura per splafonamento
TD22
estrazione beni da Deposito IVA
TD23
estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24
fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
TD25
fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26
cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27
fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
Tabella codici – “Natura” importi esenti IVA
Codici
Tipologia di operazione
N1
escluse ex art. 15
N2
non soggette
N2.1
non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 (per le operazioni «estere»)
N2.2
non soggette – altri casi (per le operazioni interne al territorio nazionale)
N3
non imponibili
N3.1
non imponibili – esportazioni
N3.2
non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3
non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4
non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5
non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6
non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4
esenti
N5
regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6
inversione contabile (per le operazioni in reverse Chargé ovvero nei casi di auto fatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N6.1
inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2
inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3
inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4
inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5
inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6
inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7
inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)
Tabella codici – “Tipo Cassa”
Codici
Tipo Cassa
TC01
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori Legali
TC02
Cassa Previdenza Dottori Commercialisti
TC03
Cassa Previdenza e Assistenza Geometri
TC04
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti
TC05
Cassa Nazionale del Notariato
TC06
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali
TC07
Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO)
TC08
Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Consulenti del Lavoro (ENPACL)
TC09
Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici (ENPAM)
TC10
Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF)
TC11
Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Veterinari (ENPAV)
TC12
Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Impiegati dell’Agricoltura
TC13
Fondo Previdenza Impiegati Imprese di Spedizione e Agenzie Marittime
TC14
Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani (INPGI)
TC15
Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI)
TC16
Cassa Autonoma Assistenza Integrativa Giornalisti Italiani (CASAGIT)
TC17
Ente Previdenza Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (EPPI)
TC18
Ente Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP)
TC19
Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Biologi (ENPAB)
TC20
Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Professione Infermieristica (ENPAPI)
TC21
Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Psicologi (ENPAP)
TC22
INPS
PS:
SU IMPORTI CASSA PREVIDENZIALE NON VA CALCOLATA RITENUTA E NON COSTITUISCONO REDDITO
SU TC22 INPS (ANCHE RIVALSA INPS) VIENE CALCOLATA RITENUTA E SOMMATA A CORRISPETTIVO (VALORE CHE PRODUCE REDDITO)
Operatore Assistenza 1
Dal 1° luglio 2022 è stato esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita Iva in regime forfettario, finora esclusi.
SOGGETTI OBBLIGATI DAL 1° LUGLIO 2022
Per effetto del comma 2 del citato articolo 18 del nuovo decreto PNRR – con una modifica all’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015 – l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso ai soggetti finora ad essa esonerati ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D. Lgs 127/2015, più precisamente:
Eliminato l’esonero per i predetti soggetti, l’obbligo di fatturazione elettronica scatta a partire dal 1° luglio 2022per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro.
Per i restanti soggetti – vale a dire i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 25mila euro, ragguagliati ad anno – l’obbligo della fatturazione elettronica è previsto per tutti, senza alcun esonero, a partire dal 1° gennaio 2024.
Imposta di bollo
La fatturazione elettronica in regime forfettario fuori campo Iva porta all’applicazione dell’imposta di bollo di 2 euro con spunta “SI” del campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato della fattura elettronica, se l’importo fatturato supera i 77,47 euro.
Il contribuente dovrà provvedere al versamento dell’imposta di bollo in modalità telematica con cadenza trimestrale. Il versamento dell’imposta di bollo delle fatture emesse dal 1° luglio 2022, per le operazioni del 3° trimestre 2022, dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2022.
di tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.
Tabella codici – Regime Fiscale
Codici
Tipologia di documento
RF01
Ordinario
RF02
Contribuenti minimi (art. 1, c.96-117, L. 244/2007)
RF04
Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972);
RF05
Vendita sali e tabacchi (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972);
RF06
Commercio dei fiammiferi (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972);
RF07
Editoria (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972);
RF08
Gestione di servizi di telefonia (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972);
RF09
Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, c.1, D.P.R. 633/1972);
RF10
Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (art. 74, c.6, D.P.R. 633/1972);
RF11
Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, D.P.R. 633/1972);
RF12
Agriturismo (art. 5, c.2, L. 413/1991);
RF13
Vendite a domicilio (art. 25-bis, c.6, D.P.R. 600/1973);
RF14
Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, D.L. 41/1995);
RF15
Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, D.L. 41/1995);
RF16
IVA per cassa P.A. (art. 6, c.5, D.P.R. 633/1972);
RF17
IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012);
RF18
Altro;
RF19
Forfettario (art.1, c. 54-89, L. 190/2014)
PS:
CHS riconosce il regime del fornitore dal tracciato xml, se un fornitore in regime forfettario (RF19) emette fattura con regime ordinario (RF01) CHS imposta la registrazione della fattura come fornitore ordinario – suggeriamo di avvisare il fornitore.
Tabella codici – Tipo documento
Codici
Tipologia di documento
TD01
fattura
TD02
acconto/anticipo su fattura
TD03
acconto/anticipo su parcella
TD04
nota di credito
TD05
nota di debito
TD06
parcella
TD16
integrazione fattura reverse Chargé interno
TD17
integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18
integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19
integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20
autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21
autofattura per splafonamento
TD22
estrazione beni da Deposito IVA
TD23
estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24
fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
TD25
fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26
cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27
fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
Tabella codici – “Natura” importi esenti IVA
Codici
Tipologia di operazione
N1
escluse ex art. 15
N2
non soggette
N2.1
non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 (per le operazioni «estere»)
N2.2
non soggette – altri casi (per le operazioni interne al territorio nazionale)
N3
non imponibili
N3.1
non imponibili – esportazioni
N3.2
non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3
non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4
non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5
non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6
non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4
esenti
N5
regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6
inversione contabile (per le operazioni in reverse Chargé ovvero nei casi di auto fatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N6.1
inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2
inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3
inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4
inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5
inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6
inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7
inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8
inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9
inversione contabile – altri casi
N7
IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)
Tabella codici – “Tipo Cassa”
Codici
Tipo Cassa
TC01
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori Legali
TC02
Cassa Previdenza Dottori Commercialisti
TC03
Cassa Previdenza e Assistenza Geometri
TC04
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti
TC05
Cassa Nazionale del Notariato
TC06
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali
TC07
Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO)
TC08
Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Consulenti del Lavoro (ENPACL)
TC09
Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici (ENPAM)
TC10
Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF)
TC11
Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Veterinari (ENPAV)
TC12
Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Impiegati dell’Agricoltura
TC13
Fondo Previdenza Impiegati Imprese di Spedizione e Agenzie Marittime
TC14
Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani (INPGI)
TC15
Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI)
TC16
Cassa Autonoma Assistenza Integrativa Giornalisti Italiani (CASAGIT)
TC17
Ente Previdenza Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (EPPI)
TC18
Ente Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP)
TC19
Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Biologi (ENPAB)
TC20
Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Professione Infermieristica (ENPAPI)
TC21
Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Psicologi (ENPAP)
TC22
INPS
PS:
SU IMPORTI CASSA PREVIDENZIALE NON VA CALCOLATA RITENUTA E NON COSTITUISCONO REDDITO
SU TC22 INPS (ANCHE RIVALSA INPS) VIENE CALCOLATA RITENUTA E SOMMATA A CORRISPETTIVO (VALORE CHE PRODUCE REDDITO)