Aggiornamento software del 16/05/18 - Bonus Verde - VERSIONE BETA-CHS

Bonus verde

Cos’è

È una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2018 per i  seguenti interventi:

  • sistemazione       a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,       pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
  • realizzazione       di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va  calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso  abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione  connesse all’esecuzione degli interventi.

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono  la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale).

A chi interessa

Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un  titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le  relative spese.

Quali vantaggi

La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).

Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti  sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo  massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In  questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della  quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente  versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei  redditi.

 

Il Sole 24 ORE:

Poiché le fatture per il “bonus verde”, previsto dal comma 12 dell’articolo  1 della legge 2017/2015, non devono essere obbligatoriamente pagate con il  bonifico specifico per le spese di ristrutturazione, ma solo con «strumenti  idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni» (e quindi anche con  bonifico ordinario, carta di credito e assegni), l'istituto di credito non  applicherà la ritenuta dell'8 per cento. Va dunque applicata la ritenuta del 4%  tradizionalmente prevista per le prestazioni di servizi a condomìni. L'aliquota  Iva, in questo caso, dipende dalla tipologia di prestazione e non dal soggetto  destinatario. 

Giorgio Gavelli

Inviata  il 06  febbraio  2018 alle ore 16:41

 

 

ISTRUZIONI SU CHS:

Sulla scheda fattura soggetta a “Bonus Verde” fleggare “detrazione fiscale”  e selezionare voce “V Bonus Verde” (In questo caso non bisogna azzerare la  ritenuta fiscale calcolata sul fornitore)

Nella sezione “scadenza pagamenti” troverete la riga della scadenza con il  simbolo 36/55 evidenziato in verde (abbiamo distinto con colore verde le  scadenze per per queste fatture non necessitano di bonifici particolari)



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